Legge regionale 04 settembre 1975, n. 65 - TESTO VIGENTE dal 10/09/1982

Istituzione del Fondo regionale per interventi nel settore dell' edilizia residenziale; Piano straordinario d' interventi finanziari per l' esecuzione dei piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni; Ulteriore finanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, concernente: << Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli Enti locali nei settori igienico - sanitario, dell' edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali >>.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 55/1977 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 65/75.
2 Terzo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 55/1977 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 65/75.
3 Secondo comma sostituito da art. 14, primo comma, L. R. 67/1978 con applicabilita' delle relative nuove disposizioni, nei termini specificati dall' articolo 20 della medesima legge, anche alle domande di contributo gia' presentate.
4 Terzo comma sostituito da art. 14, primo comma, L. R. 67/1978 con applicabilita' delle relative nuove disposizioni, nei termini specificati dall' articolo 20 della medesima legge, anche alle domande di contributo gia' presentate.
5 Secondo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 49/1980
6 Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 49/1980
7 Articolo abrogato implicitamente da art. 129, primo comma, L. R. 75/1982 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina alle fattispecie indicate dal citato articolo 129.
8 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 59, L. R. 1/2004 ; vedasi pure la disciplina di cui ai commi 61, 62 e 63 del medesimo articolo.