Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, Consorzi di Enti locali territoriali e Aziende municipalizzate contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura massima del 7% della spesa riconosciuta ammissibile per costruire, estendere o migliorare la rete di distribuzione del gas metano.