Legge regionale 12 agosto 1975, n. 56 - TESTO VIGENTE dal 28/08/2002

Provvedimenti per la conservazione, manutenzione, gestione e arredamento di Villa Manin di Passariano.
Art. 4
2.Tutti i pagamenti afferenti alle predette spese possono essere effettuati in via ordinaria e generale mediante apertura di credito da disporre da parte del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, senza alcun limite di importo, a favore del medesimo Conservatore della Villa.
3.Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il Conservatore deve presentare semestralmente alla Ragioneria generale della Regione il rendiconto delle spese effettuate.
4.Le spese autorizzate per le finalità del presente articolo fanno capo ad apposito capitolo del bilancio. Il relativo importo è determinato annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 64, comma 2, L. R. 19/1987
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 64, comma 3, L. R. 19/1987
3 Articolo sostituito da art. 8, comma 46, L. R. 4/2001
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 24, L. R. 23/2001
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 24, L. R. 23/2002