Art. 1
In attesa che lo Stato provveda, con legge, al loro trasferimento alla Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad accettare in comodato i beni dell' Ente Gioventù Italiana esistenti nel territorio della regione per destinarli ad iniziative scolastiche, assistenziali, sportive ed in genere a favore delle attività giovanili.
Detti beni potranno venir consegnati dalla Regione, per la gestione, ad enti pubblici con preferenza a Comuni, Province e loro Consorzi per i medesimi scopi istituzionali di cui al comma precedente.