Art. 1
In attesa che lo Stato provveda, con legge, al loro trasferimento alla Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad accettare in comodato i beni dell' Ente Gioventù Italiana esistenti nel territorio della regione per destinarli ad iniziative scolastiche, assistenziali, sportive ed in genere a favore delle attività giovanili.
Detti beni potranno venir consegnati dalla Regione, per la gestione, ad enti pubblici con preferenza a Comuni, Province e loro Consorzi per i medesimi scopi istituzionali di cui al comma precedente.
Art. 2
Le spese per la manutenzione, per imposte, tasse ed oneri patrimoniali gravanti su detti beni vengono assunte dalla Regione.
Art. 3
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a rimborsare all' Ente Gioventù Italiana gli oneri relativi ai dipendenti delle sedi provinciali di Udine e Trieste nel numero massimo di dieci unità.
Art. 4
Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico, per la manutenzione dei beni, al capitolo 409, per le imposte, tasse e oneri patrimoniali, al capitolo 403 e per gli oneri relativi al personale al capitolo 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Gli oneri per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli esercizi medesimi.