Legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 14, abrogata implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 25/1982
2 Integrata la disciplina della legge da art. 20, comma 2, L. R. 35/1987
3 Integrata la disciplina della legge da art. 9, L. R. 12/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
4 Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
TITOLO I
 Interventi per lo sviluppo del settore industriale
CAPO I
 Istituzione di un fondo speciale di dotazione per la
<< Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - SpA -
Friulia SpA >>, sottoscrizione di nuove azioni della
<< Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni
Industriali di Sviluppo SpA Friulia - Lis SpA >> e
proroga del termine di cui all' articolo 1 della legge
regionale 13 agosto 1965, n. 14.
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >> un contributo << una tantum >> dell' importo di lire 2 miliardi per la costituzione di uno speciale fondo di dotazione. Tale fondo, appartenente al patrimonio della predetta società, viene utilizzato, sulla base di un programma predisposto dal consiglio di amministrazione della società medesima ed approvato dall'assemblea ordinaria della stessa, a favore di imprese le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia, nonché della nuova impresa nel territorio regionale, riguardando in particolare:
a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell' evoluzione del contesto produttivo del Friuli - Venezia Giulia;
b) interventi connessi alle necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempreché l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all' estero, anche sotto forma di joint - ventures con imprese appartenenti ai Paesi diversi da quelli individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli -Venezia Giulia, sempreché l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico - sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE;
e) interventi a favore di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese che assuma rilevanza di sistema nell' economia del Friuli - Venezia Giulia;
f) assistenza finanziaria, a favore delle società cooperative a responsabilità limitata ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 10/1983
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, settimo comma, L. R. 8/1982 nel testo modificato da art. 4, L. R. 51/1983
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, L. R. 70/1983 nel testo modificato da art. 64, primo comma, L. R. 4/1984
4 Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 12/1991
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 2, L. R. 12/1991
6 Sostituito il secondo comma con 3 commi da art. 2, comma 1, L. R. 12/1991
7 Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
8 Secondo comma sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
9 Terzo comma sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
10 Quarto comma sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
12 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 8/1993
13 Parole soppresse al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
14 Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 2, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
15 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 4, comma 3, L. R. 3/1998
16 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 134, comma 17, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 134, comma 18, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 134, comma 19, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
20 Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 10, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
21 Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 11, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
22 Secondo comma abrogato da art. 134, comma 12, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
23 Terzo comma sostituito da art. 134, comma 13, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
24 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 134, comma 14, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
25 Quarto comma sostituito da art. 134, comma 15, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
26 Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle modifiche previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.
27 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 4, L. R. 4/2005
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 10/2012
Art. 3
 
Il termine massimo di 10 anni previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1965, n. 14, per il rimborso da parte dell' Istituto di Mediocredito di Udine delle obbligazioni acquistate dalla Regione, è prorogato, per la quota non ancora rimborsata, di ulteriori 10 anni.
CAPO II
 Ulteriore finanziamento delle leggi regionali 30 settembre
1969, n. 35 e successive modificazioni,
e 4 aprile 1972, n. 8.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO III
 Integrazione e finanziamento della legge regionale 16
gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni. Contributi
per la costituzione di un fondo rischi a favore del
consorzio regionale di garanzia fidi tra le cooperative di
consumo, produzione e lavoro, e rifinanziamento delle
leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25,
e 4 maggio 1973, n.32, Capo I.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
Art. 8
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 7, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, l' ulteriore spesa di lire 400 milioni.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 30/1984
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 51/1990
3 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
TITOLO II
 Interventi per lo sviluppo del settore dell' artigianato
CAPO I
 Contributo straordinario all' ESA.
Art. 12
 
Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, aggiunto con l' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e successivamente modificato dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, la concessione all' ESA di un contributo straordinario di lire 600 milioni.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1975
TITOLO III
 Interventi per lo sviluppo del settore della cooperazione di
produzione e lavoro, nonché del settore distributivo.
CAPO I
 Norme di integrazione e modifica della legge regionale
5 giugno 1967, n. 9.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 25/1982
2 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 25/1982
2 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
TITOLO IV
 Disposizioni finanziarie
Art. 19
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione V - Categoria XI, vengono istituiti i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7, il Cap. n. 6618 con la seguente denominazione: << Contributi al consorzio regionale di garanzia fidi fra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi nonché cooperative di credito e loro organismi; ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d' acquisto collettivo tra dettaglianti; ai consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie ed al consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per l' integrazione dei rispettivi fondi rischi >> e con lo stanziamento di lire 1250 milioni. - alla Rubrica n. 7, il Cap. 6624 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi, per l' acquisto, il rinnovo, l' ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l' acquisto dei mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' esercizio dell' attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l' acquisto e il rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni. - alla Rubrica n. 2, Presidenza della Giunta regionale - Artigianato, il Cap. 5972 con la denominazione: << Contributo straordinario all' Ente per lo sviluppo dell' Artigianato per gli interventi previsti dal terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, aggiunto con l' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e modificato con l' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52 >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell' importo complessivo di lire 2.050 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1975 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Le suindicate spese di lire 1.250 milioni, 200 milioni e 600 milioni autorizzate con gli articoli 11, 16 e 12 della presente legge fanno carico rispettivamente ai precitati capitoli 6618, 6624 e 5972.
Art. 21
 
Le annualità conseguenti al limite di impegno autorizzato con l' articolo 15 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984.
L' onere di lire 200 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1975 fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 250 milioni a lire 450 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 200 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.
In relazione al disposto dell' articolo 14 della presente legge la denominazione del precitato capitolo 6604 viene così modificata:
<< Contributi a favore delle imprese operanti nel settore distributivo, di quelle di spedizione e delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, sugli interessi dei mutui destinati all' acquisto, all' ampliamento o al rinnovo delle attrezzature aziendali fisse e mobili, alla costruzione, all' acquisto, al completamento o all' ammodernamento dei locali necessari all' attività delle imprese ed aziende medesime, nonché all' acquisto, all' ampliamento ed al rinnovo di mezzi di trasporto interni e stradali, necessari all' attività delle imprese di spedizione >>.