NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 41
Per l' esercizio 1975 il termine di cui all' articolo 31, primo comma, è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il medesimo esercizio il termine di cui all' articolo 31, terzo comma, è fissato in trenta giorni dalla data di comunicazione all' ente ospedaliero della somma ad esso attribuita dalla Regione.
Art. 42
Le previsioni di cassa degli enti ospedalieri per il 1975 dovranno essere formulate tenendo separate le spese imputabili all' esercizio medesimo da quelle imputabili agli esercizi precedenti o comunque connesse alla gestione di queste.
Le erogazioni effettuate dalla Regione a norma del precedente articolo 33 sono commisurate esclusivamente ai fabbisogni relativi alle gestioni di competenza degli esercizi 1975 e successivi.
Gli enti ospedalieri dovranno tenere separate le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti da quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.
Art. 43
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.