Fino alla data dell' entrata in vigore della riforma sanitaria o delle norme programmatorie del piano regionale sanitario ed ospedaliero sono vietati i provvedimenti relativi a:
1) istituzione o modificazione di divisioni, sezioni o servizi ospedalieri nonché aumenti di posti - letto;
2) costruzione di nuovi ospedali;
3) piante organiche del personale sanitario, laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie, amministrativo, tecnico, sanitario - ausiliario ed esecutivo;
4) alienazione di beni immobili e titoli facenti parte del patrimonio ospedaliero, nonché costituzione di diritti reali sui medesimi.