Art. 6
La mancata iscrizione nel ruolo regionale non può comunque consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere d' urgenza in enti ospedalieri o in altri istituti di ricovero e cura convenzionati. Il costo delle relative prestazioni sarà a carico dell' utente se l' interessato non inoltra, entro 5 giorni dalla dimissione, domanda di iscrizione nei ruoli regionali o non dimostra il titolo all' assistenza gratuita.
Il corrispettivo giornaliero per i ricoveri di cui sopra è, fissato annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene ed alla sanità e il relativo recupero avviene nei modi previsti dalla
legge 14 aprile 1910, n. 639.