Art. 4
La Regione assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l' assistenza ospedaliera all' estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.
La Regione Friuli - Venezia Giulia rimborsa gli oneri sostenuti dalle Casse marittime per l' assistenza ospedaliera all' estero di cittadini residenti nella regione.
L' assistenza dei cittadini all' estero per ragioni diverse da quelle di cui ai commi precedenti del presente articolo resta garantita dagli enti competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.