L' accertamento che le somme assegnate dalla Regione in base alla presente legge sono utilizzate secondo le destinazioni di bilancio di ciascun ente ospedaliero, come previsto dagli articoli 31 e 32 della presente legge, è eseguito dai Comitati provinciali di controllo nell' esercizio degli ordinari controlli che ad essi competono ai sensi della
legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.