Art. 32
Entro il 30 giugno successivo la Giunta regionale provvede alla eventuale determinazione definitiva della quota spettante a ciascun ente ospedaliero a norma del precedente articolo 31.
Sulla base di tale determinazione gli enti ospedalieri sono tenuti ad apportare i necessari assestamenti ai propri bilanci.
Le variazioni degli stanziamenti in bilancio che dovessero essere richiesti in corso di esercizio per sopraggiunte necessitą sono effettuate in base alle norme in vigore con il solo divieto di storni da poste di bilancio destinate ad investimenti.
Per tali variazioni di bilancio sarą seguita la stessa procedura prevista per il bilancio preventivo.