Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 27
Per le spese di cui alla lettera o) del precedente articolo 22 è devoluta agli enti ospedalieri che sono stati autorizzati ad effettuare anticipi di cassa una somma pari alla spesa sostenuta a tale titolo.