Art. 26
Per le spese di cui alla lettera n) del precedente articolo 22 è devoluta a ciascun ente una somma pari alla spesa media prevista per lo stesso titolo nell' esercizio precedente, per ogni giornata di degenza, dagli ospedali della regione, rivalutata da un coefficiente non superiore all' indice di aumento globale dei prezzi al consumo comunicato dalla Camera di Commercio di Trieste e moltiplicata per il numero delle giornate di degenza previste per l' esercizio.