Per le spese di cui alla lettera m) del precedente articolo 22 č devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari a quella prevista per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della regione nell' esercizio precedente rivalutata da un coefficiente non superiore all' indice di incremento effettivo dei prezzi relativi, tenuto conto del disposto di cui all' articolo 9, quinto comma, del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella
legge 17 agosto 1974, n. 386.
Le somme di cui al precedente comma sono ripartite fra gli enti ospedalieri in relazione alle giornate di degenza verificatesi nell' anno precedente a quello in corso in ciascuno di livelli di specialitā.