Art. 20
Le eventuali entrate degli enti ospedalieri, a qualsiasi titolo derivate, esclusi i redditi vincolati a destinazione specifica, saranno iscritti in apposito capitolo di entrata istituito nel bilancio della Regione con decreto dell' Assessore alle finanze.
Con la procedura prevista dal secondo comma dell' articolo 19 della presente legge le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nel capitolo di spesa di cui alla lettera a) dell' articolo 18.