Art. 15
L' assunzione a qualsiasi titolo, da parte degli enti ospedalieri, di personale sanitario, di personale tecnico laureato e di personale amministrativo della carriera direttiva, a copertura di posti previsti dalle piante organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e anteriormente non coperti nemmeno per incarico, č soggetta a preventiva autorizzazione dell' Assessore all' igiene e alla sanitā.
L' assunzione di personale diverso da quello di cui al primo comma, a copertura di posti previsti dalle piante organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non č soggetta a preventiva autorizzazione.