Art. 10
Gli enti ospedalieri che intendono adottare provvedimenti in deroga a quanto disposto nel precedente articolo inoltrano all' Assessorato dell' igiene e della sanità apposita richiesta, accompagnata da una dettagliata relazione e corredata dagli elementi di carattere tecnico - sanitario e finanziario necessari a verificare che sussistono comprovate specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possono essere soddisfatte mediante l' utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi, e, nel caso di cliniche e di istituti universitari convenzionati, che le nuove strutture rispondono ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca.