Legge regionale 30 dicembre 1974, n. 51 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1975

Proroga dei termini di cui all' art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 43, concernente: << Concessione di un assegno straordinario al personale regionale >> e all' art. 13 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56, concernente: << Ordinamento degli Uffici per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari >>.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata implicitamente da art. 121, sesto comma, L. R. 48/1975
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 121, sesto comma, L. R. 48/1975
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 103, quinto comma, L. R. 48/1975
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 121, sesto comma, L. R. 48/1975
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 121, sesto comma, L. R. 48/1975
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.