Nell'
articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 è aggiunta, al punto 6), dopo la lettera b), la seguente lettera:
<< c) a concedere contributi e sussidi a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale, rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività regionale, ancorché siano indirizzate altrove >>.