CAPO I
(Iniziative e manifestazioni celebrative)
Art. 1
Nel trentesimo anniversario della lotta di liberazione, l' Amministrazione regionale promuove una serie di iniziative e manifestazioni celebrative e favorisce l' attuazione di quelle che, per l' occasione, saranno promosse da Enti e Associazioni.
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Enti e Associazioni sulle spese che sosterranno nell' attuazione dei programmi celebrativi.
Alla domanda di contributo, da presentare alla Presidenza della Giunta regionale, gli Enti e le Associazioni devono allegare il programma delle iniziative e manifestazioni che intendono attuare ed il relativo preventivo di spesa.
Art. 3
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 5, L. R. 21/1975