Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Enti e Associazioni sulle spese che sosterranno nell' attuazione dei programmi celebrativi.
Alla domanda di contributo, da presentare alla Presidenza della Giunta regionale, gli Enti e le Associazioni devono allegare il programma delle iniziative e manifestazioni che intendono attuare ed il relativo preventivo di spesa.