Legge regionale 17 novembre 1972, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 06/11/1981

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, contenente provvidenze a favore delle Associazioni donatori volontari di sangue della Regione.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata implicitamente da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, primo comma, L. R. 38/1975
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981
3 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.