Art. 2
Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell' Assessore alle finanze.
È fatto obbligo alla Federazione regionale di produrre all' Assessorato delle finanze, annualmente, una relazione dalla quale risulti il programma di attività della Federazione per l' anno cui il contributo si riferisce ed entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo.