Legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l' efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
Art. 8
Con il fondo costituito con l' art. 2 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 26, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura potrà concedere garanzie fidejussorie anche per prestiti fatti in occasione di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.