Legge regionale 22 dicembre 1971 , n. 57 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.

Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 1, L. R. 15/1992

Nuova partizione contenente l'articolo 9 bis aggiunta da art. 2, comma 7, L. R. 13/2002

Articolo 9 ter aggiunto da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007

Nuova partizione contenente l'art. 9 ter, aggiunta da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007

Articolo 9 bis .1 aggiunto da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 13/2021

CAPO I

Costruzione, sistemazione e manutenzione di edificiappartenenti od in uso alla Regione.

Art. 1

Riguardo ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione, si osservano le disposizioni che disciplinano le opere dipendenti dallo Assessorato dei lavori pubblici, salvo quanto stabilito nei successivi artt. 2, 3 e 4.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978

Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 75/1980

Art. 3

I lavori di manutenzione e di sistemazione, per i quali si sia prevista una spesa non superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, possono essere direttamente disposti dall' Assessore alle finanze o, per sua delega, dal Direttore regionale dei Servizi amministrativi dell' Assessorato delle finanze.

(1)(2)(3)(4)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 75/1980

Parole sostituite al primo comma da art. 45, primo comma, L. R. 25/1985

Parole sostituite al primo comma da art. 87, comma 1, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.

Parole sostituite al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 23/1997

Art. 4

(1)

Quando siano disposti ai sensi del precedente articolo i lavori vengono eseguiti sotto la immediata e diretta responsabilità del Direttore del Servizio demanio e patrimonio, che è, a tal fine, autorizzato a stipulare con ditte di fiducia appositi accordi, non soggetti ad approvazione né ad alcuna formalità preliminare. Gli accordi possono essere documentati anche mediante scambio di corrispondenza o mediante atto di sottomissione.

Oltre il limite di spesa di lire cinque milioni, IVA esclusa, l' accertamento della congruità dei prezzi e della regolare esecuzione dei lavori è demandato, secondo competenza, al Servizio edilizia o all' Ufficio tecnico consultivo della Direzione regionale dei lavori pubblici, ovvero alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.

(2)

I fondi necessari per l' esecuzione dei lavori, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario sono messi a disposizione del Dirigente il Servizio demanio e patrimonio o di un funzionario dello stesso Servizio, da lui designato, mediante aperture di credito anche in deroga all' articolo 56 del RD 18.11.1923, n. 2440.

Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.

Per gli Uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, la gestione delle spese di manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti in uso o in proprietà della Regione, potrà essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze, a funzionari con qualifica di consigliere o di segretario. A detto personale sono attribuite le funzioni e le responsabilità previste dalla normativa statale in materia e dalla presente legge.

Note:

Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 75/1980

Parole sostituite al secondo comma da art. 45, secondo comma, L. R. 25/1985

CAPO II

Alienazione ed acquisto di beni patrimoniali.

Art. 5

(3)(4)(29)

1. L' Amministrazione regionale ha facoltà  di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di Enti strumentali della Regione, enti del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari e Università  degli studi della regione, purché da parte dei cessionari sia assunto l'obbligo di utilizzare i beni ceduti per finalità di pubblico interesse, nei modi che sono precisati negli atti di cessione. Gli atti di cessione prevedono altresì i termini di rendicontazione delle modalità di utilizzo per finalità di pubblico di interesse.

(5)(13)(14)(18)(22)(26)

1.1. Nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e al fine di consentire la valorizzazione e l'ottimale gestione degli immobili ceduti, l'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita ai soggetti indicati al comma 1 anche per utilizzi che prevedano forme di cooperazione tra pubblico e privato.

(27)

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire a titolo gratuito su beni immobili compresi nel patrimonio disponibile regionale diritti reali di servitù e di superficie a favore dei soggetti e con gli obblighi di utilizzo di cui al comma 1.

(8)

1 ter.Qualora i beni di cui al comma 1 non vengano più utilizzati per finalità di interesse pubblico, i beni stessi sono retrocessi al patrimonio regionale, ovvero, su autorizzazione della Giunta regionale, possono essere alienati dall'ente proprietario con l'obbligo di trasferire al bilancio regionale il ricavato della vendita al netto dei costi sostenuti dall'ente medesimo per le addizioni e gli interventi di straordinaria manutenzione effettuati. La Giunta regionale, su richiesta del cessionario, può autorizzare l'utilizzo di tutto o di parte del ricavato della vendita per l'acquisto di un nuovo immobile, o per la ristrutturazione, ampliamento, adeguamento, manutenzione straordinaria di altro immobile di proprietà del cessionario, a condizione che, conclusi gli eventuali lavori, quest'ultimo immobile sia destinato a finalità di pubblico interesse per le quali i beni alienati sono stati ceduti al cessionario ai sensi del comma 1. Il concessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti.

(11)(15)(30)

1 quater. I beni di cui al comma 1, su autorizzazione della Giunta regionale, possono altresì essere ceduti in permuta con altri beni purché la permuta risulti necessaria per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico individuate nell'atto. Il cessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti per la permuta.

(12)(16)

2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 e la costituzione dei diritti reali di cui al comma 1 bis avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale.

(9)

3. Il decreto di cui al comma 2 ed il relativo verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti e dei diritti reali costituiti.

(10)

3 bis. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, può autorizzare il cambio della finalità di interesse pubblico precisata negli atti di cessione.

(28)

4. Ai soggetti indicati nel comma 1 ed agli organismi strumentali della Regione, nonché alle Amministrazioni statali i medesimi beni immobili possono venir concessi anche in comodato ovvero in uso gratuito.

(17)(23)

5.L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere in uso, con particolari agevolazioni, terreni, edifici e locali di proprietà dell'Amministrazione stessa ad enti, associazioni, società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI ed istituzioni che svolgano una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale, sportivo ed assistenziale.

(6)(19)(20)(31)

5 bis. Per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui al comma 5 e di cui all'articolo 9 bis, comma 1, l'Amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare.

(7)(24)

5 bis 1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di soggetti pubblici o enti strumentali degli stessi, sulla base di protocolli d'intesa, convenzioni o accordi, comunque denominati, volti ad esercitare funzioni di competenza regionale.

(21)

5 bis.1.1 Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, a fronte di eventi giudicati di particolare rilevanza regionale.

(32)

5 bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.

Note:

Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 54/1990

Parole sostituite al secondo comma da art. 106, comma 1, L. R. 47/1993

Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 23/1997

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 106, L. R. 2/2000

Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 107, L. R. 2/2000

Comma 5 bis aggiunto da art. 15, comma 7, L. R. 13/2000

Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 56, L. R. 3/2002

Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 57, L. R. 3/2002

10  Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 58, L. R. 3/2002

11  Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 63, L. R. 1/2003

12  Comma 1 quater aggiunto da art. 8, comma 63, L. R. 1/2003

13  Comma 1 interpretato da art. 7, comma 45, L. R. 1/2004

14  Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 2/2006

15  Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 21, lettera a), L. R. 17/2008

16  Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 14, comma 21, lettera b), L. R. 17/2008

17  Parole aggiunte al comma 4 da art. 14, comma 15, lettera a), L. R. 12/2009

18  Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 21, L. R. 12/2010

19  Comma 5 interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 11/2011

20  Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 17/2011

21  Comma 5 bis 1 aggiunto da art. 16, comma 11, L. R. 18/2011

22  Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 27/2014

23  Parole aggiunte al comma 4 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 27/2014

24  Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 27/2014

25  Comma 5 bis .2 aggiunto da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016

26  Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 22, lettera a), L. R. 37/2017

27  Comma 1 .1 aggiunto da art. 11, comma 22, lettera b), L. R. 37/2017

28  Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 22, lettera c), L. R. 37/2017

29  Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 14/2018

30  Parole sostituite al comma 1 ter da art. 12, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

31  Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 15/2020

32  Comma 5 bis .1.1 aggiunto da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 15/2020

Art. 6

(Alienazione di beni immobili)

(17)(18)(22)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione ad enti pubblici o a consorzi di enti pubblici. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, la vendita avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione secondo la procedura che segue. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di 75.000 euro, IVA esclusa, si procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi superiori a 75.000 euro, IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, in due quotidiani a carattere regionale o tramite altri strumenti che comunque favoriscano la diffusione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari, fatto salvo per la costituzione dei diritti di servitù.

4. Nelle more del perfezionamento del procedimento per la costituzione di diritti di servitù a peso di immobili di proprietà regionale, può essere autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili oggetto di asservimento, con relativa corresponsione dell'indennità di occupazione, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere inerenti ai diritti di servitù medesimi.

5. Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affittanza, è riconosciuto ai conduttori e agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.

6. Nei casi di cui al comma 5, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.

7. Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale che può autorizzare altresì la procedura di cui al comma 8, alla vendita mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il 15 per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre ovvero sino a un corrispettivo pari al 55 per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma.

(23)(24)

8. Nel caso non sia pervenuta alcuna offerta in relazione ai tre successivi ribassi di cui al comma 7, può essere autorizzato, con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, un ulteriore esperimento di vendita, mediante pubblicazione, secondo le modalità stabilite dal comma 2, di un invito a offrire che riporti il prezzo indicativo determinato in seguito all'ultimo ribasso previsto dal comma 7. Qualora, entro i termini indicati dall'Amministrazione regionale, pervengano una o più offerte d'acquisto, la Giunta regionale può autorizzare la vendita dell'immobile mediante procedura a evidenza pubblica, con pubblicazione di un estratto di avviso di vendita secondo le modalità stabilite dal comma 2, ponendo a base d'asta il miglior prezzo di vendita offerto.

9. Le risorse derivanti dalle alienazioni di immobili effettuate tramite conferimento alla società di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono versate all'entrata del bilancio regionale, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione.

Note:

Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Parole soppresse al primo comma da art. 12, comma 1, L. R. 11/1999

Secondo comma sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 11/1999

Terzo comma sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 11/1999

Quarto comma sostituito da art. 12, comma 4, L. R. 11/1999

Aggiunti dopo il quarto comma 3 commi da art. 12, comma 5, L. R. 11/1999

Parole sostituite al secondo comma da art. 9, comma 4, L. R. 2/2006

Parole sostituite al terzo comma da art. 9, comma 4, L. R. 2/2006

Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 17/2008

10  Comma 1 sostituito da art. 16, comma 12, lettera a), L. R. 18/2011

11  Secondo comma abrogato da art. 16, comma 12, lettera b), L. R. 18/2011

12  Parole soppresse al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 1), L. R. 18/2011

13  Parole aggiunte al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 1), L. R. 18/2011

14  Parole sostituite al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 2), L. R. 18/2011

15  Parole aggiunte al quarto comma da art. 16, comma 12, lettera d), L. R. 18/2011

16  Parole soppresse al settimo comma da art. 16, comma 12, lettera e), L. R. 18/2011

17  Per effetto dell'abrogazione del secondo comma ad opera dell'art. 16, comma 12, lett. b) L.R. 18/2011, la numerazione della sequenza dei commi del presente articolo si intende conseguentemente modificata, anche ai fini delle variazioni apportate dal medesimo art. 16 ai commi successivi.

18  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 15, L. R. 18/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 3, L. R. 20/2015

19  Comma 2 sostituito da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 27/2014

20  Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 27/2014

21  Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 11, comma 7, L. R. 27/2014

22  Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 20/2015

23  Comma 7 sostituito da art. 10, comma 3, L. R. 14/2016

24  Integrata la disciplina del comma 7 da art. 10, comma 3 bis, L. R. 14/2016

Art. 7

(1)(2)

1. Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale:

a) gli atti di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelli previsti dal comma 5 bis;

b) le alienazioni di cui all'articolo 6 relative a beni il cui valore di stima superi i 50.000 euro, oneri fiscali esclusi;

c) le acquisizioni in proprietà di beni immobili;

d) le permute e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive;

e) i contratti di locazione e affitto per i quali il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi.

Note:

Articolo sostituito da art. 16, comma 13, L. R. 18/2011

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 15, L. R. 18/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 3, L. R. 20/2015

Art. 8

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Articolo abrogato da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 13/2021

Art. 9

S' intendono autorizzati ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, anche l' acquisto e l' esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di Uffici regionali o di enti ed istituti dipendenti dalla Regione.

(1)

Si intendono altresì autorizzare ai sensi del citato articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, le spese per la manutenzione straordinaria dei beni del patrimonio anche disponibile della Regione.

Note:

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 75/1980

CAPO II bis

Uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili

Art. 9 bis

(1)

1. L'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione può essere accordato mediante concessione.

2. L'atto di concessione, adottato con decreto del Direttore di servizio competente, previa deliberazione della Giunta regionale qualora il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.

(2)(4)(5)

2 bis. L'atto di concessione in uso temporaneo è disposto dal Direttore di Servizio competente e stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.

(7)

2 ter. Ai fini della presente legge, si considera concessione in uso temporaneo quella con durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno, anche non consecutivi.

(8)

3. La concessione può essere disposta a titolo gratuito per Comuni, Province, Enti montani, Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti e organismi strumentali della Regione, Amministrazioni statali, ovvero con particolari agevolazioni nei confronti di Enti pubblici.

(3)(6)

4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.

5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni concessi spettano all'Ente concessionario a decorrere dalla data di consegna dei beni, a eccezione degli oneri di gestione degli spazi assegnati a favore di enti strumentali e società in house in immobili direttamente utilizzati dall’Amministrazione regionale.

(11)

5 bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.

(9)

5 ter. Per quanto non diversamente previsto dal capo II della presente legge trova applicazione, ove compatibile, quanto disposto in materia di concessione in uso dal decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato).

(10)

Note:

Nuova partizione contenente l'articolo 9 bis aggiunta da art. 2, comma 7, L. R. 13/2002

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 44, L. R. 1/2004

Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 15, lettera b), L. R. 12/2009

Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 14, L. R. 18/2011

Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 14, L. R. 18/2011

Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 8, L. R. 27/2014

Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 4, L. R. 14/2016

Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 4, L. R. 14/2016

Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016

10  Comma 5 ter aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 8/2022

11  Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 9 bis 1

(Disciplina applicabile agli Enti locali)

(1)

1. Le disposizioni del presente capo, nel rispetto delle procedure previste dai singoli ordinamenti, si applicano agli enti locali, per quanto attiene agli immobili di proprietà degli stessi enti, anche in favore dell'Amministrazione regionale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 13/2021

CAPO II ter

Beni silvo-pastorali

Art. 9 ter

(Disciplina dei beni silvo-pastorali)

(3)(4)

1. I beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di pubblico interesse per un importo che sia superiore a 50 euro annui, ferme restando le ipotesi di gratuità. Il contraente o il concessionario sono individuati mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet della Regione; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati, previo avviso, nell'unico richiedente o in quello che abbia presentato la migliore offerta. La proroga può essere disposta direttamente a favore degli interessati qualora già prevista nell'atto in scadenza, ovvero a fronte di eventi non imputabili al contraente o al concessionario.

(1)(5)(7)(8)(9)(10)

2. La locazione, l'affitto e la concessione dei beni di cui al comma 1 non vengono effettuati nell'esercizio di attività imprenditoriale. I canoni riscossi a fronte di detti atti non si configurano come corrispettivi di prestazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

3. L'uso temporaneo dei beni di cui al comma 1 può avvenire solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di interesse pubblico ed è disciplinato con apposito regolamento regionale che fissa anche i criteri per il calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo può essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale.

(2)

4. Ai beni indicati al comma 1 si applicano le altre disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'eventuale cauzione è stabilita nella misura pari a un quarto del canone annuo.

5 bis.

( ABROGATO )

(6)(11)

5 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.

(12)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 13, comma 8, lettera a), L. R. 9/2008

Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 8, lettera b), L. R. 9/2008

Articolo aggiunto da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007

Nuova partizione contenente l'art. 9 ter, aggiunta da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007

Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 23, L. R. 17/2008

Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 69, L. R. 18/2011

Parole aggiunte al comma 1 da art. 81, comma 1, L. R. 21/2013

Parole sostituite al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 11/2014

Parole soppresse al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 11/2014

10  Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015

11  Comma 5 bis abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015

12  Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 4, lettera c), L. R. 24/2016

CAPO III

Procedure amministrative e contrattuali nelle materiedi competenza dell' Assessorato delle finanze.

Art. 10

(2)(3)

1.I contratti relativi a cessioni gratuite, comodati, usi gratuiti, vendite, permute, costituzione di diritti reali ed i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sono sottoscritti dal Direttore del Servizio risorse finanziarie e patrimoniali.

(4)

Note:

Secondo comma interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 54/1990

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 15/1992

Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 13, lettera a), L. R. 22/2010

Art. 11

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 15/1992

Articolo abrogato da art. 15, comma 13, lettera b), L. R. 22/2010

Art. 12

Quando all' acquisto ed alla vendita di beni mobili si procede, nell' interesse della Regione, con le modalità previste dall' art. 53 del RD 23 maggio 1924, n. 827, il debito della Regione per il prezzo dei beni acquistati ed il debito dell' altro contraente per il prezzo dei beni ad esso venduti si compensano e si estinguono per le quantità corrispondenti, in deroga alla disposizione finale del primo comma del citato articolo 53.

Articolo 13

(Norme contabili)

(1)(2)

1. Il pagamento di tasse, imposte, contributi fondiari, altri tributi e diritti vari, spese condominiali a carico dell'Amministrazione regionale, relativi ad immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, o assunti in locazione, concessione o comodato, è effettuato con aperture di credito a favore del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare o di un funzionario dello stesso servizio da lui designato o, per gli uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, a favore di funzionari appartenenti agli uffici medesimi.

2. La Direzione centrale patrimonio e servizi generali può assumere impegni per spese correnti d'istituto e per il funzionamento a carico degli esercizi successivi a quello in corso, ove ciò sia indispensabile ad assicurare la fornitura dei beni e la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato qualora ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.

Note:

Articolo sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 75/1980

Articolo sostituito da art. 14, comma 24, L. R. 17/2008

CAPO IV

Affidamento di incarichi con contratti regolati dallenorme sull' impiego privato.

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 103, quinto comma, L. R. 48/1975

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 103, quinto comma, L. R. 48/1975

Art. 16

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.