Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.
CAPO II
 Alienazione ed acquisto di beni patrimoniali.
Art. 5
1. L' Amministrazione regionale ha facoltà  di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di Enti strumentali della Regione, enti del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari e Università  degli studi della regione, purché da parte dei cessionari sia assunto l'obbligo di utilizzare i beni ceduti per finalità di pubblico interesse, nei modi che sono precisati negli atti di cessione. Gli atti di cessione prevedono altresì i termini di rendicontazione delle modalità di utilizzo per finalità di pubblico di interesse.
5 bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.
Note:
1 Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 54/1990
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 106, comma 1, L. R. 47/1993
3 Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 23/1997
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 106, L. R. 2/2000
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 107, L. R. 2/2000
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 15, comma 7, L. R. 13/2000
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 56, L. R. 3/2002
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 57, L. R. 3/2002
10 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 58, L. R. 3/2002
11 Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 63, L. R. 1/2003
12 Comma 1 quater aggiunto da art. 8, comma 63, L. R. 1/2003
13 Comma 1 interpretato da art. 7, comma 45, L. R. 1/2004
14 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 2/2006
15 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 21, lettera a), L. R. 17/2008
16 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 14, comma 21, lettera b), L. R. 17/2008
17 Parole aggiunte al comma 4 da art. 14, comma 15, lettera a), L. R. 12/2009
18 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 21, L. R. 12/2010
19 Comma 5 interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 11/2011
20 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 17/2011
21 Comma 5 bis 1 aggiunto da art. 16, comma 11, L. R. 18/2011
22 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 27/2014
23 Parole aggiunte al comma 4 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 27/2014
24 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 27/2014
25 Comma 5 bis .2 aggiunto da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
26 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 22, lettera a), L. R. 37/2017
27 Comma 1 .1 aggiunto da art. 11, comma 22, lettera b), L. R. 37/2017
28 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 22, lettera c), L. R. 37/2017
29 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 14/2018
30 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 12, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
31 Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 15/2020
32 Comma 5 bis .1.1 aggiunto da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 15/2020
Art. 6
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione ad enti pubblici o a consorzi di enti pubblici. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, la vendita avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione secondo la procedura che segue. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di 75.000 euro, IVA esclusa, si procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi superiori a 75.000 euro, IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, in due quotidiani a carattere regionale o tramite altri strumenti che comunque favoriscano la diffusione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari, fatto salvo per la costituzione dei diritti di servitù.
4. Nelle more del perfezionamento del procedimento per la costituzione di diritti di servitù a peso di immobili di proprietà regionale, può essere autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili oggetto di asservimento, con relativa corresponsione dell'indennità di occupazione, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere inerenti ai diritti di servitù medesimi.
5. Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affittanza, è riconosciuto ai conduttori e agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.
6. Nei casi di cui al comma 5, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.
8. Nel caso non sia pervenuta alcuna offerta in relazione ai tre successivi ribassi di cui al comma 7, può essere autorizzato, con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, un ulteriore esperimento di vendita, mediante pubblicazione, secondo le modalità stabilite dal comma 2, di un invito a offrire che riporti il prezzo indicativo determinato in seguito all'ultimo ribasso previsto dal comma 7. Qualora, entro i termini indicati dall'Amministrazione regionale, pervengano una o più offerte d'acquisto, la Giunta regionale può autorizzare la vendita dell'immobile mediante procedura a evidenza pubblica, con pubblicazione di un estratto di avviso di vendita secondo le modalità stabilite dal comma 2, ponendo a base d'asta il miglior prezzo di vendita offerto.
9. Le risorse derivanti dalle alienazioni di immobili effettuate tramite conferimento alla società di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono versate all'entrata del bilancio regionale, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione.
Note:
1 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Parole soppresse al primo comma da art. 12, comma 1, L. R. 11/1999
3 Secondo comma sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 11/1999
4 Terzo comma sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 11/1999
5 Quarto comma sostituito da art. 12, comma 4, L. R. 11/1999
6 Aggiunti dopo il quarto comma 3 commi da art. 12, comma 5, L. R. 11/1999
7 Parole sostituite al secondo comma da art. 9, comma 4, L. R. 2/2006
8 Parole sostituite al terzo comma da art. 9, comma 4, L. R. 2/2006
9 Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 17/2008
10 Comma 1 sostituito da art. 16, comma 12, lettera a), L. R. 18/2011
11 Secondo comma abrogato da art. 16, comma 12, lettera b), L. R. 18/2011
12 Parole soppresse al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 1), L. R. 18/2011
13 Parole aggiunte al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 1), L. R. 18/2011
14 Parole sostituite al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 2), L. R. 18/2011
15 Parole aggiunte al quarto comma da art. 16, comma 12, lettera d), L. R. 18/2011
16 Parole soppresse al settimo comma da art. 16, comma 12, lettera e), L. R. 18/2011
17 Per effetto dell'abrogazione del secondo comma ad opera dell'art. 16, comma 12, lett. b) L.R. 18/2011, la numerazione della sequenza dei commi del presente articolo si intende conseguentemente modificata, anche ai fini delle variazioni apportate dal medesimo art. 16 ai commi successivi.
18 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 15, L. R. 18/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 3, L. R. 20/2015
19 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 27/2014
20 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 27/2014
21 Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 11, comma 7, L. R. 27/2014
22 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 20/2015
23 Comma 7 sostituito da art. 10, comma 3, L. R. 14/2016
24 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 10, comma 3 bis, L. R. 14/2016
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 13/2021
Art. 9
 
S' intendono autorizzati ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, anche l' acquisto e l' esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di Uffici regionali o di enti ed istituti dipendenti dalla Regione.
Si intendono altresì autorizzare ai sensi del citato articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, le spese per la manutenzione straordinaria dei beni del patrimonio anche disponibile della Regione.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 75/1980