Art. 9
S' intendono autorizzati ai sensi dell'
art. 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, anche l' acquisto e l' esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di Uffici regionali o di enti ed istituti dipendenti dalla Regione.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 75/1980