Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.
Art. 9
 
S' intendono autorizzati ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, anche l' acquisto e l' esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di Uffici regionali o di enti ed istituti dipendenti dalla Regione.
Si intendono altresì autorizzare ai sensi del citato articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, le spese per la manutenzione straordinaria dei beni del patrimonio anche disponibile della Regione.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 75/1980