Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.
Art. 4
Quando siano disposti ai sensi del precedente articolo i lavori vengono eseguiti sotto la immediata e diretta responsabilità del Direttore del Servizio demanio e patrimonio, che è, a tal fine, autorizzato a stipulare con ditte di fiducia appositi accordi, non soggetti ad approvazione né ad alcuna formalità preliminare. Gli accordi possono essere documentati anche mediante scambio di corrispondenza o mediante atto di sottomissione.
I fondi necessari per l' esecuzione dei lavori, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario sono messi a disposizione del Dirigente il Servizio demanio e patrimonio o di un funzionario dello stesso Servizio, da lui designato, mediante aperture di credito anche in deroga all' articolo 56 del RD 18.11.1923, n. 2440.
Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.
Per gli Uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, la gestione delle spese di manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti in uso o in proprietà della Regione, potrà essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze, a funzionari con qualifica di consigliere o di segretario. A detto personale sono attribuite le funzioni e le responsabilità previste dalla normativa statale in materia e dalla presente legge.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 75/1980
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 45, secondo comma, L. R. 25/1985