Art. 12
Quando all' acquisto ed alla vendita di beni mobili si procede, nell' interesse della Regione, con le modalità previste dall' art. 53 del RD 23 maggio 1924, n. 827, il debito della Regione per il prezzo dei beni acquistati ed il debito dell' altro contraente per il prezzo dei beni ad esso venduti si compensano e si estinguono per le quantità corrispondenti, in deroga alla disposizione finale del primo comma del citato articolo 53.