Articolo unico
Salvo che con norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia non venga diversamente disposto, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese relative ai locali necessari alla Delegazione della Corte dei conti di cui all' articolo 58 dello Statuto regionale.
Alla delegazione predetta potranno essere altresì assegnati in uso beni mobili ed altri materiali di funzionamento.
L' onere derivante dall' applicazione della presente legge fa carico agli ordinari capitoli delle spese di funzionamento e di personale iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 29/1974
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 32/1977
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 40/1979
4 Secondo comma sostituito da art. 49, primo comma, L. R. 81/1982
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 3/1986 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 16, comma 1, L. R. 13/1989
7 Parole soppresse al secondo comma da art. 41, comma 1, L. R. 8/1991
8 Parole sostituite al secondo comma da art. 41, comma 1, L. R. 8/1991
9 Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 4, comma 1, L. R. 31/1997
10 Parole soppresse al secondo comma da art. 4, comma 2, L. R. 31/1997
11 L' abrogazione di parole al secondo comma, disposta dall' art. 4, comma 2, della L.R. 31/97, ha effetto dall' 1.1.1999, come previsto dal comma 5 del medesimo art. 4 della L.R. 31/97.