Legge regionale 10 novembre 1971, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 26/09/1997

Spese per il funzionamento della Delegazione di cui al Titolo V dello Statuto regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 49, comma 1, L. R. 8/1991
Articolo unico
Salvo che con norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia non venga diversamente disposto, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese relative ai locali necessari alla Delegazione della Corte dei conti di cui all' articolo 58 dello Statuto regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 29/1974
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 32/1977
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 40/1979
4 Secondo comma sostituito da art. 49, primo comma, L. R. 81/1982
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 3/1986 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 16, comma 1, L. R. 13/1989
7 Parole soppresse al secondo comma da art. 41, comma 1, L. R. 8/1991
8 Parole sostituite al secondo comma da art. 41, comma 1, L. R. 8/1991
9 Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 4, comma 1, L. R. 31/1997
10 Parole soppresse al secondo comma da art. 4, comma 2, L. R. 31/1997
11 L' abrogazione di parole al secondo comma, disposta dall' art. 4, comma 2, della L.R. 31/97, ha effetto dall' 1.1.1999, come previsto dal comma 5 del medesimo art. 4 della L.R. 31/97.