Legge regionale 23 luglio 1971, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 14/08/1971
Indennità una tantum al personale con funzioni di concetto, esecutive ed ausiliarie, addetto all' Ufficio di cui al Titolo V della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Art. 2
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III - è istituito il capitolo 95 con la denominazione: << Indennità una tantum di cui all'
articolo 4 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3
, al personale con funzioni di concetto, esecutive ed ausiliarie, addetto all' Ufficio indicato al
Titolo V della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
>> e con lo stanziamento di lire 26 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1969 con l'
articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 48
.
L' onere di lire 26 milioni derivante dall' applicazione del precedente articolo 1 fa carico al sopracitato capitolo 95.