Articolo unico
In applicazione dell' art. 1, n. 3, lettera a), e n. 4 lettere a), b) e c), della
legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, le spese ivi considerate, quando siano da disporsi per convegni, congressi e concorsi, sono deliberate dalla Giunta regionale nell' importo massimo presunto.
In esecuzione della delibera giuntale, di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta ha facoltą di autorizzare, anche in deroga all' articolo 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito a favore di funzionari all' uopo delegati per il pagamento immediato delle spese occorrenti.
Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilitą generale dello Stato.