Legge regionale 06 luglio 1970, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 20/01/1992

Contributi per la costituzione di un << fondo rischi >> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
2 Integrata la disciplina della legge da art. 8, comma 144, L. R. 2/2006
Art. 1
1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongano di sufficienti garanzie per l' accesso al finanziamento a breve termine, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il << fondo rischi >> che le imprese stesse, riunite successivamente all' entrata in vigore della presente legge, in Consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziative delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio costituiscono secondo apposite convenzioni con istituti di credito a ciò abilitati.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 30/1984
2 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 3, L. R. 18/2003
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 142, L. R. 1/2005
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 93, L. R. 15/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 12, L. R. 9/2008
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 34, L. R. 1/2007