Legge regionale 19 maggio 1970, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 06/11/1981

Provvidenze a favore delle Associazioni donatori volontari di sangue della regione.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2 Legge abrogata da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 47/1972
2 Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina del primo comma da art. 21, primo comma, L. R. 38/1975
2 Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 74/1981