Nell' art. 54 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è aggiunto il seguente terzo comma:
<< La disposizione del comma precedente si applica anche nei confronti dei componenti estranei all' Amministrazione regionale, per il lavoro o lo studio svolti in preparazione delle sedute, quando, a seguito d' incarico conferito dal Presidente del Comitato, disimpegnano le funzioni di relatore su affari posti all' ordine del giorno. >>