All' art. 47 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è premesso il seguente nuovo comma:
<< Alla costituzione, al riconoscimento, alla soppressione, alla fusione e ad ogni altra modifica degli Istituti Autonomi Case Popolari, nonché all' approvazione e modifica degli statuti degli Istituti medesimi provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Nelle stesse forme si provvede agli adempimenti previsti al II comma dell' art. 11 del RD 30 aprile 1936, n. 1031. >>