Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.
Art. 10
 
Gli articoli 28, 33 e 37 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 28
 Attribuzioni particolari del Direttore regionale
dell' agricoltura, del Direttore regionale delle foreste
e di altri dirigenti dell' Assessorato
Relativamente alle opere disciplinate dal presente Titolo ed attinenti alle materie devolute, rispettivamente, alla Direzione regionale dell' agricoltura ed alla Direzione regionale delle foreste, il Direttore regionale dell' agricoltura ed il Direttore regionale delle foreste:
1) esprimono parere:
a) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, quando sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - non ecceda l' importo di lire 50 milioni;
b) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da essi esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto, purché contenuto entro il limite di cui alla precedente lettera a);
c) sul sistema di esecuzione delle opere, nell' ipotesi di cui alla precedente lettera a), e sui procedimenti contrattuali da seguirsi per l' attuazione di dette opere;
d) sulla determinazione di nuovi prezzi, nella stessa ipotesi di cui alla precedente lettera a);
2) autorizzano, nei casi e con gli effetti previsti dall' art. 16 del RD 25 maggio 1895, n. 350, e dall' art. 30 del Capitolato generale d' appalto, approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;
3) procedono alla concessione delle proroghe dei termini contrattuali per l' ultimazione dei lavori, previo parere - quando trattisi di opere d' importo superiore a lire 50 milioni - del Comitato consultivo per le bonifiche.

In esecuzione delle deliberazioni giuntali di approvazione dei programmi di attività amministrativa e dei piani di ripartizione degli stanziamenti di bilancio, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana ha facoltà di delegare l' impegno definitivo, la liquidazione e l' ordinazione delle spese occorrenti per le opere regionali disciplinate dal presente Titolo:
a) al Direttore regionale dell' agricoltura, al Direttore regionale delle foreste ed al Direttore del servizio dell' economia montana, quando trattisi di opera d' importo superiore a lire 50 milioni;
b) ai Capi degli Uffici periferici dell' Assessorato, quando trattisi di opera d' importo non eccedente lire 50 milioni e negli altri casi previsti dalle leggi statali.

Art. 33
 Attribuzioni del Comitato consultivo per le bonifiche
Il Comitato consultivo per le bonifiche esprime parere:
1) sugli affari indicati nel Titolo III, all' art. 37;
2) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici concernenti opere di bonifica integrale e montana ed opere nei bacini montani, quando sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - ecceda l' importo di lire 50 milioni;
3) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati, di cui al precedente numero 2), ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto;
4) sui progetti di cui all' art. 40, sesto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
5) sui piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie;
6) sui piani economici delle proprietà silvo - pastorali della Regione e di altri enti;
7) sui criteri di ripartizione della spesa delle opere di bonifica, quando, in ordine ai medesimi, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana debba adottare i provvedimenti di cui all' art. 29, lettera b);
8) sulla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, sul raggruppamento dei loro uffici, sulla fusione, scissione e soppressione dei Consorzi medesimi e sulla modifica dei loro confini territoriali;
9) sugli affari menzionati ai numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell' art. 12, quando trattisi di opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall' art. 28, numero 1), lettera c);
10) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall' art. 28, numero 1), lettera d);
11) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l' esecuzione delle opere disciplinate dal presente Titolo, quando l' importo di tali opere superi lire 50 milioni;
12) sulle proposte di revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche regionali, disciplinate dal presente Titolo;
13) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il Comitato consultivo per le bonifiche dà, infine, parere su ogni altro argomento che l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana ritenga di sottoporre al suo esame.