Art. 1
Il predetto maggior onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 552 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1968.
Lo stanziamento di detto capitolo viene elevato da lire 30 milioni a lire 180 milioni, mediante prelevamento dell' importo di lire 100 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1968 (rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e mediante storno di lire 50 milioni dal capitolo 497 dello stesso stato di previsione della spesa.
Art. 2
I termini, scaduti al 31 marzo 1968, vengono riaperti e la loro scadenza viene prorogata a due mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Si considerano valide le domande pervenute nel periodo dal 31 marzo 1968 all' entrata in vigore della presente legge.