Legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.
Art. 12
Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge č autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1971.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 č istituito il capitolo n. 687 con la denominazione: << Contributi diretti allo sviluppo delle colture pregiate >>, e con lo stanziamento di lire 300 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante storno di lire 90 milioni dal capitolo 612, di lire 95 milioni dal capitolo 659 e di lire 115 milioni dal capitolo 324 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967.
L' onere di lire 300 milioni relativo all' esercizio finanziario 1967 fa carico al sopraccitato capitolo 687 e quello per gli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 farā carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3 ter, terzo comma, L. R. 8/1966
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.