Legge regionale 14 novembre 1967, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 28/07/1981

Esercizio di funzioni amministrative nelle materie di cui all' articolo 5, n. 16 dello Statuto.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata da art. 48, terzo comma, L. R. 43/1981 con effetto dal 1° ottobre 1981.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 48, terzo comma, L. R. 43/1981 con effetto dal 1° ottobre 1981.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 48, terzo comma, L. R. 43/1981 con effetto dal 1° ottobre 1981.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 13/1978
2 Articolo abrogato da art. 48, terzo comma, L. R. 43/1981 con effetto dal 1° ottobre 1981.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 48, terzo comma, L. R. 43/1981 con effetto dal 1° ottobre 1981.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 48, terzo comma, L. R. 43/1981 con effetto dal 1° ottobre 1981.