Legge regionale 14 novembre 1967, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 28/07/1981
Esercizio di funzioni amministrative nelle materie di cui all' articolo 5, n. 16 dello Statuto.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1
Legge abrogata da art. 48, terzo comma, L. R. 43/1981 con effetto dal 1° ottobre 1981.
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 48, terzo comma, L. R. 43/1981 con effetto dal 1° ottobre 1981.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 48, terzo comma, L. R. 43/1981 con effetto dal 1° ottobre 1981.
Art. 3
( ABROGATO )
(2)
Note:
1
Parole soppresse al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 13/1978
2
Articolo abrogato da art. 48, terzo comma, L. R. 43/1981 con effetto dal 1° ottobre 1981.
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 48, terzo comma, L. R. 43/1981 con effetto dal 1° ottobre 1981.
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 48, terzo comma, L. R. 43/1981 con effetto dal 1° ottobre 1981.