Art. 34
Attribuzioni della Giunta regionale
e del suo Presidente
Alla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, al raggruppamento dei loro uffici, alla fusione, alla scissione ed alla soppressione dei Consorzi medesimi ed alla modifica dei loro confini territoriali, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana. Allo stesso modo vengono adottati, nei casi legislativamente previsti, i provvedimenti di controllo sugli organi consorziali ed i provvedimenti di controllo sostitutivo.