Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 29/1969
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 51/1977, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, L. R. 42/1984
3 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978