Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001
Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
Art. 43
( ABROGATO )
(2)
Note:
1
Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 49/1973
2
Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978