Art. 30
Ricomposizione delle proprietà frammentarie
Le attribuzioni già devolute al Ministero dell' agricoltura e delle foreste, ai sensi del Capo IV del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche, in materia di ricomposizione delle proprietà frammentarie, sono esercitate, nel territorio regionale, dalla Giunta regionale.