Art. 26
Approvazione dei contratti
Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
L' approvazione dell' atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest' ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 29/1969