Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
Art. 19
 Classificazione dei comprensori
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di I categoria di cui all' articolo 3 del RDL 13 febbraio 1933, n. 215, si provvede con legge regionale.
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di II categoria, alla delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, ai sensi dell' articolo 14 della legge 22 luglio 1952, n. 991, ed alla delimitazione dei bacini montani, ai sensi del Titolo II del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.