Art. 9
Centro regionale di inseminazione artificiale
L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la istituzione di un Centro regionale di inseminazione artificiale e di eventuali Sezioni del medesimo, nonché ad assumersi, in tutto o in parte, le spese di impianto, con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale in relazione alle concrete possibilità di attuazione di tale iniziativa nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 23, comma 4, L. R. 16/1996
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.