Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.
Art. 10
L' Amministrazione regionale è autorizzata:
a) ad istituire borse di studio per la formazione di tecnici specializzati nel settore degli allevamenti e della lavorazione e commercializzazione delle produzioni animali;
b) a concedere sovvenzioni ad Istituti universitari e tecnici agrari, nonché ad Istituti o Stazioni sperimentali, per apporti di studio e di sperimentazione su problemi zootecnici.

Alla istituzione delle borse di studio, di cui alla lettera a) del precedente comma, provvede, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, la Giunta regionale, cui spetta altresì di stabilire le modalità ed i requisiti per la concessione delle medesime.
Le sovvenzioni, di cui alla lettera b) del primo comma, sono determinate e concesse con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana. Le modalità di erogazione delle medesime saranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi, a cura dello stesso Assessore, con gli Istituti beneficiari.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.