Art. 1
L' indennità di presenza, di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto regionale, - dalla data di entrata in vigore della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078 e per tutti gli effetti da questa previsti -, si intende sostitutiva dell' indennità di carica, di cui all' articolo 3, primo comma, n. 1, della stessa legge.